Cassazione penale Sez. V sentenza n. 332 del 22 gennaio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:332PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel reato di falso in atto pubblico l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di immutare il vero, indipendentemente da qualsiasi fine di vantaggio o di danno, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno o di conseguire un profitto, ma anche con la convinzione di non produrre l'uno e di non procurarsi l'altro.

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