Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1587 del 2014

ECLI:IT:TARTOS:2014:1587SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, in assenza della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 del Codice del processo amministrativo. Il Tribunale Amministrativo Regionale, in applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ritiene che la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente debba essere valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, comportando la pronuncia di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di lite. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il processo prosegua nonostante la mancanza di un interesse concreto ed attuale della parte ricorrente. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio in modo celere ed efficiente, senza necessità di accertare nel merito la legittimità dell'atto impugnato, in linea con i canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Il principio affermato dalla sentenza si applica ogni qualvolta il ricorrente manifesti, anche implicitamente, la mancanza di un interesse concreto ed attuale alla decisione sul ricorso, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato tale situazione.

Sentenza completa

N. 03913/1997
REG.RIC.

N. 01587/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03913/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3913 del 1997, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, via Fra' D. Buonvicini n. 21;

contro

Comune di Tavarnelle Val di Pesa, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 32 del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. prot. 2015 dello 04.08.1997, comunicata al ricorrente il 12.08.1997, con la quale si…

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