Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2332 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:2332SENT

Massima

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Il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, adottato ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, ha natura formalmente amministrativa ma sostanzialmente normativa, costituendo una fonte secondaria del diritto, diretta a disciplinare l'uso e l'occupazione dei beni pubblici in relazione allo svolgimento su di essi di attività di rilevanza economica, compresa l'erogazione di servizi pubblici. Pertanto, la giurisdizione sulla contestazione di tale regolamento spetta al giudice amministrativo in via esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di una controversia incidente su rapporti pubblicistici relativi all'utilizzazione di beni pubblici. Viceversa, l'impugnazione dell'avviso di pagamento del canone dovuto, in quanto atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall'amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non sottendendo l'esercizio di un potere autoritativo. L'atto regolamentare, presentando un carattere non immediatamente lesivo, manifesta la sua attitudine pregiudizievole in modo concreto solo quando l'amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, faccia applicazione della nuova disciplina, attivando l'iter procedimentale diretto alla puntuale determinazione della pretesa patrimoniale. Pertanto, l'impugnazione di tali atti regolamentari generali è ammissibile solo unitamente a quella del provvedimento che ne costituisce concreta applicazione, ciò che, nel caso di specie, non ha ancora avuto luogo nei confronti della ricorrente.

Sentenza completa

N. 00108/2014
REG.RIC.

N. 02332/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 108 del 2014 proposto da
A2a Reti Elettriche S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Velasca, 4;

contro

Comune di Baranzate, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, ((omissis)), 4;

per l’annullamento

del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 18.6.2013, della delibera della G…

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