Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 1740 del 2023

ECLI:IT:TARSA:2023:1740SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da una società assegnataria di un lotto in un'area PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi) contro il Comune, ha enunciato i seguenti principi giuridici: 1. Il termine di prescrizione decennale del credito vantato dal Comune per il recupero dei maggiori costi sostenuti per l'acquisizione delle aree PIP non è ancora maturato, in quanto il dies a quo decorre dal momento in cui tali costi sono stati determinati e sono divenuti esigibili, ossia dalla stipula dell'atto di transazione o dall'emanazione dell'atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, e non già dalla data di pubblicazione delle sentenze che hanno accertato l'illegittimità delle procedure espropriative. 2. Il principio di copertura o pareggio finanziario sancito dall'art. 35, comma 12, della legge n. 865/1971 impone che i maggiori costi sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree PIP, ivi compresi quelli derivanti da procedure espropriative illegittime, siano integralmente ripetibili nei confronti dei soggetti assegnatari dei lotti, in quanto beneficiari diretti dell'operazione. 3. Tuttavia, tale principio non consente di far ricadere sui privati assegnatari i maggiori oneri direttamente ed esclusivamente derivanti dall'illecito costituito dall'occupazione illegittima e dalla trasformazione irreversibile dei suoli, quali la quota di aumento corrispondente alla mutata destinazione urbanistica, la quota di danni non patrimoniali, l'indennità per occupazione sine titulo, gli interessi e la rivalutazione monetaria. 4. Pertanto, il Comune può ripetere dai privati assegnatari solo la quota dei maggiori costi corrispondente al valore venale attualizzato dei suoli espropriati, mentre le ulteriori voci di natura risarcitoria restano a carico dell'amministrazione. 5. Il Comune, nel rideterminare il riparto dei maggiori costi, dovrà tenere conto degli importi già versati dagli assegnatari a titolo di rimborso delle indennità di esproprio, attualizzandoli in base all'indice di rivalutazione monetaria e al tasso di interesse legale.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/07/2023

N. 01740/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00879/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2023, proposto da
Fimiani S.r.l. – Allestimenti Veicoli Industriali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di ((omissis)), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

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