Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 79 del 1 aprile 1998
ECLI:IT:CASS:1998:79PEN
Massima
Massima ufficiale
In materia di riesame delle misure cautelari l'autorita' giudiziaria procedente e' tenuta a trasmettere al tribunale, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., "gli atti presentati a norma dell'art. 201, comma primo", cioe' gli atti contenenti gli elementi su cui la richiesta e' fondata, ma non la richiesta medesima (che, ovviamente, non puo' essere posta a supporto di se stessa), salvo che a cio' sia particolarmente sollecitata per l'insorgere di un problema di conformita' del provvedimento emanato con la richiesta anzidetta. conforme: Sen 04/07/1995 2342 sez 1 Pen
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