Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 48441 del 23 ottobre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:48441PEN

Massima

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La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale può essere applicata ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia), a condizione che il giudice accerti, oltre all'inquadramento del proposto in tale categoria soggettiva, anche la sua attuale pericolosità sociale. Tale valutazione di pericolosità attuale non può fondarsi su una presunzione legale, in quanto l'art. 6 del Codice Antimafia richiede espressamente che le persone indicate nell'art. 4 siano "pericolose per la sicurezza pubblica" affinché possa essere loro applicata la misura di prevenzione. Pertanto, il giudice è tenuto a motivare in modo specifico e concreto sulla sussistenza della pericolosità attuale del soggetto, senza poter fare affidamento su presunzioni legali, neppure relative, che trasferirebbero sull'interessato l'onere di dimostrare il venir meno della propria pericolosità. L'obbligo di motivazione in positivo sussiste anche laddove sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra le condotte sintomatiche della pericolosità e il momento della decisione applicativa della misura. Tale interpretazione, volta a garantire il rispetto dei principi di tassatività e determinatezza, risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale e convenzionale che richiede l'ancoraggio della misura di prevenzione a condotte predeterminate e specifiche, idonee a fondare una prognosi di pericolosità attuale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 01/04/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha applicato a (OMISSIS) la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la durata di …

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