Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 698 del 2021

ECLI:IT:TARBA:2021:698SENT

Massima

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Il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, deve essere motivato in modo puntuale e proporzionato al fine perseguito, tenendo conto della peculiarità della fattispecie concreta. In particolare, tale provvedimento non può essere legittimamente adottato in presenza di lavoratori regolarmente assunti, anche se temporaneamente distaccati presso altra impresa, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, ove risulti il sussistere di un interesse specifico del datore di lavoro distaccante e lo svolgimento di una attività lavorativa temporanea e determinata. In tali ipotesi, infatti, non ricorre il presupposto del "lavoro sommerso o irregolare" che legittima l'esercizio del potere di sospensione, il quale, in quanto discrezionale e incidente sulla libertà di iniziativa economica, deve essere adeguatamente motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, non essendo sufficiente il mero richiamo alle norme di legge o a circolari interne. Inoltre, il provvedimento di sospensione, avendo natura cautelare e non sanzionatoria, deve essere proporzionato al fine perseguito di tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla retribuzione, alla posizione previdenziale e assistenziale, nonché alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, in presenza di lavoratori regolarmente assunti, ancorché temporaneamente distaccati, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa risulta illegittimo per difetto di motivazione e di proporzionalità, non essendo giustificato dal fine di contrastare il lavoro sommerso o irregolare.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/04/2021

N. 00698/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00537/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2016, proposto dal signor ((omissis)) in qualità di titolare della omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Bari alla via Sagarriga Visconti n. 11 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Bari, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege<…

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