Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2394 del 19 marzo 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2394PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 21, 25 e 26 della legge 10 maggio 1976 n. 319 ("norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") proposta in relazione agli artt. 3 e 32 cost., nella parte in cui si stabilisce un trattamento differenziato tra gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi preesistenti e quelli derivanti da nuovi insediamenti. La disparità di trattamento trova la sua giustificazione nella diversità delle situazioni: l'adeguamento delle strutture degli impianti preesistenti richiede infatti l'impiego di ingenti capitali, con possibili conseguenti pericoli di varia natura per la produzione. Non sussiste inoltre contrasto con la norma della costituzione, che tutela la salute, poiché si è fatto obbligo ai titolari dei vecchi insediamenti produttivi di non causare aumenti anche temporanei dell'inquinamento e di osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali.

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