Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3086 del 4 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3086PEN

Massima

Massima ufficiale
La legge 12 agosto 1982, n. 532 ha attribuito al cosiddetto tribunale della libertà non solo le nuove competenze sulle richieste di riesame, ma anche quelle una volta devolute al giudice istruttore e alla sezione istruttoria. Ne deriva che si è istituito un organo avente competenza generale su tutte le misure di coercizione processuale nella fase istruttoria, sicché, qualora l'imputato abbia presentato istanza di riesame dell'ordinanza di rigetto della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva al tribunale della libertà - e nel frattempo sia stata depositata l'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. - detto tribunale non è più competente a decidere, versandosi in diversa fase processuale. In tale fase la ordinanza è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 272 bis, commi quinto e sesto, cod. proc. PEN.. vedi:rifmp.

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