Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 504 del 2021
ECLI:IT:TARSA:2021:504SENT
Massima
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Il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione è disciplinato dal nostro ordinamento giuridico, il quale appresta in favore del privato due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso, ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto. Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell'obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a. L'obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell'art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell'affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall'altro, impone all'Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l'adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge. Tuttavia, il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria. Pertanto, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente. Nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die. Pertanto, la realizzazione di una nuova volumetria con destinazione wc, in quanto intervento di nuova costruzione, necessita di permesso di costruire ex art. 3, lett. e, DPR 380/2001, mentre i pergolati ed i parapetti di protezione, in quanto strutture pertinenziali e meramente ornamentali, che non incidono sul carico urbanistico, sono assentibili con SCIA e con CILA.
Sentenza completa
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00504/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01635/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2020, proposto da: ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S. Giovanni 10;
contro
-Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio; -Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Roma, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Salerno, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege
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