Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1040 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:1040SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa comunichi di non avere più interesse alla decisione del ricorso. In tal caso, le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza virtuale per le ragioni già affermate in sede cautelare. Il giudice amministrativo, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, in applicazione del principio della soccombenza virtuale già affermato in precedenti provvedimenti cautelari. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando la parte ricorrente comunica di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Ciò comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso da parte del giudice amministrativo. 2. La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente determina la sua soccombenza virtuale nel giudizio, anche in assenza di una pronuncia nel merito. 3. In applicazione del principio della soccombenza, il giudice amministrativo condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, in ragione della sua soccombenza virtuale già affermata in precedenti provvedimenti cautelari. 4. Il giudice amministrativo, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, liquida le spese di giudizio a carico della parte ricorrente, in misura ritenuta congrua in relazione all'attività processuale svolta. Pertanto, il principio di diritto fondamentale espresso nella massima è che il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, in applicazione del principio della soccombenza virtuale già affermato in precedenti provvedimenti cautelari.

Sentenza completa

N. 01963/2011
REG.RIC.

N. 01040/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01963/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2011, proposto da:
((omissis))à Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, corso Monforte, 2

contro

Comune di Pavia, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), presso il cui studio, in Milano, Via Pattari, 6, è elettivamente domiciliato

per l'annullamento

del bando pubblicato sulla GURI del 30 maggio 2011 e sulla GUUE 2011/S 103-169070 del 28 maggio 2011, con cui il Comune di Pavia ha indetto una procedura aperta per l'affidamento, dal 1 s…

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