Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19973 del 6 ottobre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:19973CIV

Massima

Massima ufficiale
Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo pronunciata dal G.I. non in funzione di giudice unico è ammesso il reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza, provvedimento a sua volta soggetto (non essendo escluso dalla legge) ad appello ex art.339, primo comma, cod. proc. civ. (come del resto desumibile dall'art.130 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, laddove si prevede che, nel giudizio di appello contro la sentenza che ha provveduto sul reclamo, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza) e non a ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

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