Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20527 del 8 maggio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:20527PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo per l'autorità procedente di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi; tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero e pertanto qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio, assumendo la cessazione di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza - per lui favorevole - di tali verbali.

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