Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5139 del 27 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:5139CIV

Massima

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La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamata nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ove determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, incidendo sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano. Tale verifica deve essere effettuata dal giudice, anche d'ufficio, nell'ambito dei rispettivi diretti rapporti processuali di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo (la venditrice ed il singolo acquirente), a prescindere dalla data di conclusione del contratto, essendo comunque applicabile, anche anteriormente all'entrata in vigore del Codice del Consumo, l'art. 1469-bis, comma 1, c.c., che prevede l'abusività delle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Le deliberazioni assembleari condominiali con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, sono nulle, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione soltanto a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. CARRATO Aldo -Presidente

Dott. SCARPA Antonio -Relatore

Dott. MARCHEIS ((omissis)) -Consigliere

Dott. OLIVA Stefano -Consigliere

Dott. CAPONI Remo -Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35347/2018 R.G. proposto da:
GA.MA., AN.MA., MA.AN., GR.CE., Si.En., Da.Gi., Ve.Da., Po.Tu., Fo.El., Ec. Srl, rappresentati e difesi dall'avvocata Se.An.
- ricorrenti principali -
contro
So. BO. & C. Srl, elettivamente domiciliata in ROMA VIA (...), presso lo studio dell'avvocata Gi.Fr., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocata Dr.Di.
- controricorrente -
nonché
Co., rappresentato e difeso dall'avvocata Se.An.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PARMA n. 739/2018 depositata il 25/0…

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