Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3321 del 8 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3321PEN

Massima

Massima ufficiale
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per contrasto con l'art. 16 della costituzione e` manifestamente infondata, in quanto la limitazione imposta al cittadino con il foglio di via obbligatorio trova il suo fondamento in una legge che e` stata emanata nel rispetto della costituzione la quale, proprio con il richiamato art. 16, ha garantito la liberta` di circolazione e soggiorno del cittadino, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita` e sicurezza.   conforme: [p75\10377]

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