Consiglio di Stato sentenza breve n. 1301 del 2016

ECLI:IT:CDS:2016:1301SENB

Massima

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La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, prevista dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, costituisce un vizio essenziale che comporta l'illegittimità del provvedimento con il quale il Sindaco ordina al proprietario di un'area privata la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, in quanto tale adempimento è indispensabile per l'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, non potendosi applicare il temperamento previsto dall'art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, quale garanzia partecipativa essenziale, determina l'annullamento del provvedimento e la restituzione degli atti all'autorità amministrativa, affinché provveda nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di tutela dell'ambiente e di partecipazione procedimentale. Il proprietario non può essere ritenuto responsabile a titolo di dolo o colpa per l'abbandono dei rifiuti sull'area di sua proprietà, in assenza di una preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e di un effettivo contraddittorio, essendo tale adempimento indispensabile per l'accertamento della sua effettiva responsabilità. Pertanto, il Sindaco, nel disporre l'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti, deve previamente instaurare un contraddittorio con il proprietario dell'area, comunicandogli l'avvio del procedimento e consentendogli di partecipare attivamente all'istruttoria, al fine di accertare la sua effettiva responsabilità per l'abbandono dei rifiuti, in applicazione del principio di partecipazione procedimentale sancito dall'art. 7 della legge n. 241/1990 e rafforzato dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Solo all'esito di tale contraddittorio procedimentale, il Sindaco potrà legittimamente adottare il provvedimento di rimozione e smaltimento dei rifiuti, ponendone l'onere a carico del proprietario, ove ne sia accertata la responsabilità a titolo di dolo o colpa. Il mancato rispetto di tali garanzie partecipative determina l'illegittimità del provvedimento, con conseguente annullamento e restituzione degli atti all'autorità amministrativa per un nuovo procedimento da svolgersi nel rispetto del contraddittorio.

Sentenza completa

N. 01303/2016
REG.RIC.

N. 01301/2016REG.PROV.COLL.

N. 01303/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2016, proposto da:
Società immobiliare Ellesserre seconda s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Taranto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, Via dei Pontefici, 3;
Ministero dell'interno, Guardia di Finanza di Taranto - II Nucleo operativo, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi per legge dall'A…

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