Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 348 del 29 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:348PEN

Massima

Massima ufficiale
Il codice di procedura penale distingue tra «dare avviso» e «notificare avviso» e fa ricorso alla prima espressione allorché v'è una situazione d'urgenza, per cui è sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Ne consegue che, allorché l'avviso è dato mediante telefono, la spedizione del telegramma di conferma è richiesta soltanto quando la comunicazione telefonica debba avere valore di notificazione e non quando assolva la mera funzione di avviso. (Fattispecie relativa ad interrogatorio ex art. 294 c.p.p., per il quale si è ritenuto sufficiente l'avviso telefonico non seguito da conferma telegrafica). In caso di avviso dato o notificato con il mezzo del telefono, a norma dell'art. 149, primo comma, c.p.p., qualora emerga una discrepanza tra l'annotazione del contenuto della telefonata, così come risulta dalla certificazione della cancelleria, e quella eseguita dalla segreteria del difensore, prevale la prima indicazione, in quanto assistita da fede legale privilegiata, facendo prova fino a querela di falso. (Nella specie, dall'annotazione eseguita dalla cancelleria risultava che la comunicazione dell'ufficio indicava che l'interrogatorio dell'imputato era stato fissato alle ore 9,30, mentre dall'annotazione della segreteria del difensore risultava che l'interrogatorio sarebbe stato fissato alle ore 10.00).

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