Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22252 del 7 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:22252PEN

Massima

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Il giornalista, nel riferire una notizia di cronaca, è tenuto a mantenere una rigorosa aderenza alla verità storica dei fatti, senza introdurre elementi di distorsione o qualificazioni che, pur non incidendo sul nucleo essenziale dell'episodio, ne alterino il carattere e la portata in modo tale da ledere direttamente la reputazione e la pubblica stima della persona offesa. Pertanto, la pubblicazione di una notizia che si discosti dal vero in modo tale da conferire all'episodio narrato una connotazione diversa e lesiva della personalità del soggetto coinvolto integra il reato di diffamazione, a prescindere dall'assenza di riferimenti nominativi espliciti, laddove siano comunque presenti elementi identificativi sufficienti a ricondurre la notizia alla persona offesa. In tali casi, il giudice penale, nel pronunciare la condanna generica al risarcimento del danno, non è tenuto a svolgere un'indagine sull'effettiva esistenza di un pregiudizio patrimoniale, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto diffamatorio.

Sentenza completa

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata dichiarata la colpevolezza di S. B. per il delitto di cui agli artt. 57-595 c.p.p. in relazione ad un articolo pubblicato, senza firma, sul quotidiano "Corriere dell'Umbria" del 20.5.1996, da lui diretto, intitolato "Birra al banco e droga in tasca - Denunciato il proprietario di un pub" e ritenuto lesivo dell'altrui reputazione.
Ha proposto appello -convertito in ricorso ex artt. 568 c. 5 e 593 c. 3 c.p.p.- l'imputato che, sotto la denuncia di violazione di legge e di vizi motivazionali, contesta la sussistenza di un fatto diffamatorio idoneo a costituire l'evento del reato ex art. 57 c.p. e la legittimità delle statuizioni civili.
E' seguito l'appello incidentale delle parti civili -vertente su tali statuizioni- subordinato al mancato accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del gravame principale per violazione dell'art. 593 c. 3 c.p.p.
Rileva la Corte …

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