Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2796 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:2796SENT

Massima

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Il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, in violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale, anche qualora non sia dimostrabile che l'interessato avrebbe potuto introdurre elementi conoscitivi tali da indirizzare diversamente la decisione amministrativa. L'effettiva partecipazione del privato al procedimento, attraverso la possibilità di presentare controdeduzioni, costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa, la cui inosservanza determina l'invalidità del provvedimento conclusivo, a prescindere dalla concreta incidenza che le deduzioni dell'interessato avrebbero potuto avere sull'esito finale. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a rispettare il contraddittorio procedimentale, garantendo all'interessato il diritto di presentare osservazioni e controdeduzioni prima dell'adozione del provvedimento finale, a pena di incorrere nell'annullamento dell'atto per violazione del principio del giusto procedimento. Tale principio, di rango costituzionale, costituisce un cardine imprescindibile dell'attività amministrativa, a tutela delle posizioni giuridiche soggettive del privato, e non può essere derogato nemmeno in presenza di evidenti profili di illegittimità del provvedimento finale, essendo la partecipazione procedimentale un requisito di validità dell'azione amministrativa autonomo e distinto dalla fondatezza della decisione conclusiva.

Sentenza completa

N. 00457/2014
REG.RIC.

N. 02796/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2014, proposto – per trasposizione da ricorso straordinario al Capo dello Stato- da:
Marianna Izzo, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Santarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Curtatone, 16;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Maria Giulia Schiavelli, domiciliata in Milano, Via Andreani 10;

per l'annullamento

del provvedimento del 10.05.2013 (PG 333128/2013 e 333032/2013 del 16.5.2013) di diniego del permesso di c…

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