Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37076 del 26 settembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:37076PEN

Massima

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Il reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p. si configura quando la condotta del soggetto agente implica il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, essendo necessario che tale condotta si inserisca in un contesto di organizzazione, anche embrionale, e di destinazione, anche potenziale, del materiale alla successiva fruizione da parte di terzi. Pertanto, non rientra nell'ambito applicativo di tale fattispecie la mera produzione di materiale pornografico destinato a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. Il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. può essere integrato anche da condotte realizzate a distanza, senza contatto fisico tra soggetto attivo e passivo, purché vi sia una costrizione o induzione della persona offesa al compimento di atti sessuali su se stessa o su terzi. Ai fini dell'accertamento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dal comma 3 dello stesso articolo, occorre valutare non solo la materialità del fatto, ma anche tutte le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla persona offesa e le sue condizioni personali, senza che la mera commissione del reato in "ambiente virtuale" sia di per sé sufficiente a integrare tale attenuante. Il concorso di persone nel reato, in base al principio dell'unitarietà della fattispecie concorsuale, comporta la responsabilità di ciascun compartecipe non solo per gli atti da lui personalmente compiuti, ma anche per quelli realizzati dagli altri correi, nei limiti dell'accordo criminoso. Pertanto, il giudice può condannare al risarcimento del danno anche il concorrente che non abbia materialmente commesso gli atti lesivi. Il sindacato della Corte di Cassazione in materia di valutazione dell'elemento psicologico del reato e di determinazione della pena, in presenza di una motivazione che non presenti manifesta illogicità, è limitato al solo controllo di legittimità, senza possibilità di una diversa rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 12/07/2011;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto;

udite le conclusioni del Difensore Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento.

RITENU…

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