Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21814 del 11 ottobre 2006

ECLI:IT:CASS:2006:21814CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi, perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Ne consegue che, in tali casi, l'onere della prova della certezza della data deve ritenersi assolto, gravando sulla parte che la contesti l'onere di provare la redazione del contenuto della scrittura, in tutto o in parte, in un momento diverso dalla data stessa così accertata.

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