Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10407 del 3 dicembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:10407PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 cod. pen.) è istantaneo con effetti permanenti nel caso di costruzione edilizia che altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale tutela. Infatti, la condotta antigiuridica, che produce l'evento del deturpamento di bellezze naturali, si esaurisce nel momento del compimento dell'opera eseguita in contrasto con i limiti imposti dal vincolo panoramico, verificandosi nello stesso momento la lesione del bene giuridico tutelato, mentre la sopravvivenza dell'opera abusiva costituisce un effetto a carattere permanente dell'illecito commesso.

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