Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4573 del 21 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4573PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'art. 448 cod. proc. pen., le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti sono inappellabili e non è espressamente previsto il ricorso immediato in cassazione; quest'ultima impugnazione è, perciò, ammessa esclusivamente in applicazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione e, quindi, solo per violazione di legge. Ne consegue che soltanto l'assoluta mancanza della motivazione, espressamente richiesta per tutti i provvedimenti giurisdizionali anche dal primo comma dell'art. 111 della Costituzione, costituisce una violazione di legge e che sono tali pure quei difetti e quelle contraddittorietà che siano così rilevanti da determinare la carenza assoluta della motivazione.

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