Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 41390 del 3 ottobre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:41390PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore che imponga le misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, deve essere convalidato dal giudice previa verifica della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dell'intervento, nonché della congruità e proporzionalità della misura adottata, anche in relazione alla sua durata. La mancanza di motivazione su tali aspetti essenziali costituisce violazione di legge, in quanto il giudice è tenuto a valutare l'effettiva ricorrenza in concreto delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost. Pertanto, il giudice non può limitarsi ad una motivazione meramente apparente, ma deve dare conto in modo specifico e analitico delle ragioni di necessità ed urgenza dell'intervento, della proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto alla situazione concreta, nonché della congruità della sua durata, anche in relazione alla posizione e alle condizioni personali del soggetto destinatario. Solo attraverso una puntuale e approfondita motivazione su tali profili essenziali, il provvedimento di convalida può ritenersi legittimo e conforme ai principi costituzionali in materia di libertà personale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ISA Claudio - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriell - rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso il decreto n. 153/2016 del GIUDICE di PACE di TERNI del 22/01/2016;
fatta la relazione dal Cons. dott. GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giovanni DI LEO, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Terni per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 22/01/2016, il Giudice di Pace di Tern…

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