Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7560 del 30 luglio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7560PEN

Massima

Massima ufficiale
Il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, posto dalla dodicesima disposizione transitoria della costituzione, ha trovato la sua concreta attuazione nelle norme penali della legge 645/1952 sia nella parte precettiva, che in quella sanzionatoria. Il vigente ordinamento giuridico, che si ispira al sistema della istituzionalità esterna, si limita ad esigere che l'attività dei partiti si svolga nella osservanza delle leggi penali e di polizia, vietando soltanto il ricorso alla violenza ed alla sopraffazione per l'attuazione del programma. L'unica eccezione al sistema è previsto dalla citata dodicesima disposizione transitoria, la quale, vietando la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma, consente un limitato controllo delle finalità dei partiti. Nel dare concreta attuazione ai criteri desunti dalla norma costituzionale, il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha stabilito quali fatti siano illeciti ai fini di una riorganizzazione del disciolto partito fascista, comprendendo in essi quelli idonei a creare un effettivo pericolo.

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