Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2800 del 25 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2800PEN

Massima

Massima ufficiale
Per legittimare il rinvio dell`esecuzione della pena per "grave infermita` fisica" ai sensi dell`art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. devono ricorrere due autonomi requisiti. Il primo di essi e` costituito dalla gravita` oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilita` di altre rilevanti conseguenze dannose; gravita` da intendere in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilita` della pena, sia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali: principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni assolutamente eccezionali, la necessita` di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte. Il secondo requisito consiste nella possibilita` di fruire, in stato di liberta`, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e piu` efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di de tenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell`art. 11 Ord. Pen..  da vedere: Sen 16/01/1991 4384 sez 1 Pen Sen 17/04/1991 4363 sez 3 Pen Sen 19/04/1991 4228 sez 1 Civ

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