ECLI:IT:CASS:2003:2029PEN
B. G. e G. M. vennero tratti a giudizio per rispondere di truffa ai danni della Regione Emilia Romagna e di falso ideologico in atto pubblico.
Erano accusati di avere simulato lo svolgimento di corsi imprenditoriali fruenti di finanziamento pubblico e di avere, attraverso l'esibizione della relativa falsa documentazione, indotto in errore il funzionario regionale incaricato della verifica contabile propedeutica alla erogazione del contributo.
Con sentenza 3 giugno 1996 il Tribunale di Forlì dichiarò il non luogo a procedere in ordine ai reati di truffa (capi A e C) perché, con la concessione di attenuanti generiche equivalenti, estinti, per prescrizione, mentre ritenne gli imputati colpevoli dei reati ex artt. 48 e 479 c.p. (capi B e D), condannandoli anche al risarcimento dei danni verso la parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Sul gravame degli interessati, con sentenza 7 marzo 2002 la corte bolognese, modificata l'imputazione ex art. 479 c.p. in quella…
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