Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3595 del 12 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3595PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non gia` quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali.  In questa ultima ipotesi l`ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza, con l`effetto, pero`, che se l`atto di violenza, con il quale l`agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a se stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dello aggravante della connessione teleologica.  Ne consegue che risponde di entrambi i reati sopra indicati colui il quale percuota con pugni e calci e getti ammoniaca sui loro volti dei pubblici ufficiali, onde opporsi a che essi e un loro collega esercitino le loro funzioni e procedano al suo arresto.   da vedere: [p84\02993]

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