Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 205 del 2016

ECLI:IT:CGARS:2016:205SENT

Massima

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La valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce un presupposto necessario per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica di rifiuti, anche di inerti, di rilevanti dimensioni, in quanto la normativa vigente (d.lgs. n. 152/2006) prescrive tale procedura per i progetti di discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc. e per tutte le discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione di quelle di inerti con capacità sino a 100.000 mc. L'amministrazione può legittimamente sospendere il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione in attesa dell'esito della procedura di VIA, in quanto il favorevole giudizio di compatibilità ambientale costituisce un presupposto necessario per il proseguimento del procedimento autorizzatorio. Non è possibile accordare, in pendenza della VIA, una sorta di autorizzazione provvisoria o condizionata, in quanto ciò vanificherebbe lo scopo della VIA stessa. La mancata definizione del procedimento di adeguamento della discarica ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 non è necessariamente imputabile all'amministrazione, potendo dipendere anche da inadempienze del gestore, il quale ha l'onere di contestare l'eventuale illegittimo silenzio serbato dall'amministrazione. L'amministrazione può legittimamente subordinare la definizione del procedimento di adeguamento all'esito della procedura di VIA, in considerazione della connessione logica e funzionale tra i due procedimenti. Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione può prendere in considerazione anche l'ubicazione dell'impianto, in particolare la sua vicinanza ai centri abitati e l'esposizione ai venti dominanti, in quanto tali elementi possono incidere sulla compatibilità ambientale, anche nel caso di discariche di inerti, potendo determinare fenomeni di diffusione di polveri e propagazione di rumori. L'amministrazione non ha l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza di tali inconvenienti, essendo sufficiente la valutazione prognostica della loro possibilità. La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è ininfluente qualora il privato non abbia indicato quali elementi conoscitivi o di giudizio avrebbe potuto rappresentare per contestare le conclusioni dell'amministrazione, in presenza di una circostanza ostativa alla prosecuzione dell'attività, come la particolare vicinanza dell'impianto ai centri abitati.

Sentenza completa

N. 00151/2013
REG.RIC.

N. 00205/2016REG.PROV.COLL.

N. 00151/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2013, proposto da:
Lf-Recuperambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Maria Parisi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Pensabene in Palermo, via Principe di Villafranca, 46;

contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno/Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi, 81;
Agen…

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