Cassazione penale Sez. I sentenza n. 337 del 1 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:337PEN

Massima

Massima ufficiale
L'indizio necessario ai fini dell'emissione di misura cautelare deve essere individualizzato nei confronti del soggetto verso cui si dirige, in quanto l'art. 273 comma primo cod. proc. pen. postula la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'emissione di provvedimenti che dispongano misure cautelari personali, solo se a carico della persona sottoposta alle indagini ("a suo carico") vengano ravvisati indizi gravi, acquisiti prima, (e non dopo) l'adozione del provvedimento coercitivo. Ne deriva che non è sufficiente la presenza di riscontri alla plurima chiamata in correità, limitati solo a taluno dei soggetti chiamati, al fine dell'emissione di provvedimenti coercitivi nei confronti di altri soggetti, per i quali i riscontri stessi manchino.

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