Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza breve n. 1166 del 2013

ECLI:IT:TARLIG:2013:1166SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela, laddove il privato abbia maturato un incolpevole affidamento sulla realizzazione dell'intervento programmato, determina l'illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, senza che assumano rilievo le eventuali censure di ordine sostanziale. Infatti, il vizio procedimentale inficia ab imis il procedimento di autotutela, imponendo l'accoglimento del ricorso nei limiti della motivazione, con conseguente compensazione delle spese di lite. Tale principio trova applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione intenda esercitare il potere di autotutela, a tutela del legittimo affidamento del privato che abbia maturato una posizione giuridica consolidata in ragione del precedente provvedimento favorevole, salvo che sussistano ragioni imperative di interesse pubblico che giustifichino l'annullamento d'ufficio, da valutarsi caso per caso. In tali ipotesi, l'Amministrazione è comunque tenuta a garantire il contraddittorio procedimentale, comunicando l'avvio del procedimento di autotutela, al fine di consentire al privato di far valere le proprie ragioni e di tutelare il proprio affidamento. Il mancato rispetto di tale obbligo determina l'illegittimità del provvedimento di annullamento, a prescindere dalla fondatezza delle censure di ordine sostanziale, in quanto il vizio procedimentale inficia ab imis il procedimento di autotutela, imponendo l'accoglimento del ricorso nei limiti della motivazione e la compensazione delle spese di lite.

Sentenza completa

N. 00924/2013
REG.RIC.

N. 01166/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00924/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2013, proposto da:
Ditta Individuale Pesea Liguria Azienda Agroenergetica, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Genova, via ((omissis)) 31/4;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Genova, via Fieschi, 15;

per l'annullamento

decreto avente ad oggetto annullamento in autotutela del provvedimento del comune di Genova relativo alla procedura di verifica di screening e smi per impianto minieolico e risarcimen…

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