Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9802 del 18 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:9802PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, qualora l'unica prova a carico dell'imputato sia costituita dall'analisi dello scarico, effettuata dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi senza preventivo avviso al titolare dello scarico (così come statuisce l'art. 15 della L. 10 maggio 1976, n. 319 modificato dall'art. 18 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 luglio 1983, n. 248), e non sia possibile accertare lo stato di inquinamento con nuova analisi o con altro diverso mezzo, l'imputato medesimo va assolto con formula piena.

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