Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2903 del 2014

ECLI:IT:TARCT:2014:2903SENT

Massima

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L'amministrazione è tenuta a fornire una congrua e adeguata motivazione per i provvedimenti di diniego o di determinazione del quantum di contributi pubblici, indicando espressamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione, sulla base di una preventiva e completa istruttoria. Il mancato rispetto di tali obblighi di motivazione e istruttoria comporta l'annullamento del provvedimento per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. L'obbligo di motivazione è particolarmente stringente per gli atti amministrativi di carattere provvedimentale e discrezionale, come quelli relativi alla concessione di contributi pubblici, in quanto tali atti incidono direttamente sulla sfera giuridica del destinatario e devono pertanto essere sorretti da un'adeguata giustificazione. L'amministrazione non può limitarsi a enunciare in modo generico e apodittico le ragioni del diniego o della determinazione del contributo, ma deve esplicitare in modo chiaro e logico l'iter logico-giuridico seguito, dando conto delle risultanze istruttorie e delle valutazioni compiute. Solo in tal modo è possibile consentire al destinatario del provvedimento di comprenderne la ratio e di poter eventualmente esercitare il diritto di difesa. Il rispetto di tali obblighi di motivazione e istruttoria costituisce, pertanto, un principio fondamentale dell'azione amministrativa, a garanzia dei diritti e degli interessi del privato.

Sentenza completa

N. 05219/1997
REG.RIC.

N. 02903/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05219/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5219 del 1997, proposto da:
Marconi Maeggio Spa, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis))', con domicilio eletto presso ((omissis))' in Catania, via Crociferi, 60;

contro

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di mancata ammissione a contributo fondo speciale investimenti per la realizzazione di n.140 box per cavalli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno…

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