Cassazione penale Sez. I sentenza n. 729 del 2 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:729PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della riduzione di pena prevista dall'art.. 54 della legge n.. 354 del 1975 il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità ed avendo presente la partecipazione attiva del suddetto al processo di rieducazione e di reinserimento anticipato nella società.

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