Cassazione penale Sez. I sentenza n. 125 del 12 gennaio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:125PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di peculato militare per distrazione, la commistione della utilizzazione della cosa tra il pubblico ufficiale e la pubblica amministrazione, al di la` di quanto la disponibilita` di questa ultima possa risultare essere stata limitata per la ingerenza del primo, costituisce il superamento dei limiti vincolanti la destinazione del bene pubblico.  Tale superamento si caratterizza, poi, penalmente allorche` la distrazione sia avvenuta a profitto proprio e di altri.  Pertanto, poiche` il limite dell`uso legittimo di automezzi appartenenti all`amministrazione militare e` nel divieto dell`utilizzazione per fini personali e privati, la destinazione degli automezzi stessi, da parte del militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, al trasporto di materiale e all`esecuzione di lavori riguardanti immobili di sua proprieta` integra il reato di peculato militare, di cui all`art. 215 c.p.m.p..

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