Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4888 del 15 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:4888PEN

Massima

Massima ufficiale
L'applicazione immediata delle restrizioni previste per la fruibilita` dei benefici penitenziari da parte dei condannati per determinati reati, cosi` come introdotta dall'art. 15 D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, non viola l'art. 3 Cost. sotto il profilo che il condannato definitivo non potrebbe piu` collaborare con la giustizia e quindi sarebbe posto in condizione deteriore rispetto a chi non lo e` ancora, in quanto la norma in questione prevede che anche a coloro che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992 erano gia` sottoposti a misure alternative alla detenzione queste non vengano revocate se vi e` prova che essi, prima o dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita` delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita` di polizia o quella giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per la cattura degli autori dei reati.

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