Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1549 del 7 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1549PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento di archiviazione adottato nei procedimenti di competenza del tribunale è ricorribile per cassazione sia dalla persona offesa che abbia fatto opposizione alla richiesta di archiviazione e che non abbia ricevuto avviso dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 409, sesto comma cod. proc. pen., sia dalla persona offesa che, non essendo stata informata della richiesta di archiviazione, non sia stata posta in grado di opporvisi. Tale principio non è, peraltro, applicabile al procedimento pretorile, ove il provvedimento di archiviazione è adottato sempre "de plano", anche se via sia opposizione della persona offesa e non è previsto alcun contraddittorio orale nelle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. PEN.. Mancano, infatti, nel suddetto procedimento, sia una norma analoga all'art. 127, quinto comma cod. proc. pen., che sancisca la nullità per la violazione del contraddittorio cartolare consentito dall'art. 156 DISP.ATT., sia una norma analoga all'art. 409, sesto comma cod. proc. pen., che preveda la denunciabilità di una siffatta violazione con ricorso per cassazione. Pertanto, non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma DISP.ATT. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto d'archiviazione emanato senza prevista comunicazione della domanda del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta e dell'art. 156, secondo comma DISP.ATT. cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che tale nullità sia denunciabile con ricorso per cassazione.

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