Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 4345 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:4345SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo impugnato, anche se legittimo all'origine, può essere annullato in autotutela dalla pubblica amministrazione qualora sopravvengano circostanze che ne rendano opportuna la rimozione, in ossequio ai principi di buona amministrazione e di tutela dell'interesse pubblico. In tal caso, il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali, in quanto l'annullamento in autotutela soddisfa pienamente le pretese del ricorrente. La pubblica amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, può riesaminare i propri provvedimenti e annullarli, anche in pendenza di un giudizio, qualora sopravvengano nuove circostanze che ne rendano opportuna la rimozione, al fine di assicurare il corretto perseguimento dell'interesse pubblico. In tal caso, il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali, in quanto l'annullamento in autotutela soddisfa pienamente le pretese del ricorrente. Tale potere di autotutela, che consente alla pubblica amministrazione di rimuovere i propri atti illegittimi o inopportuni, rappresenta un corollario del principio di buona amministrazione e di tutela dell'interesse pubblico, in quanto permette di adeguare tempestivamente l'azione amministrativa alle mutate esigenze e circostanze sopravvenute. L'esercizio di tale potere, se correttamente motivato, non determina alcuna lesione delle posizioni giuridiche dei destinatari, i quali vedono pienamente soddisfatte le proprie pretese. Pertanto, l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, anche se legittimo all'origine, determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso il medesimo provvedimento, con compensazione delle spese processuali, in quanto l'Amministrazione ha provveduto a rimuovere l'atto in conformità ai principi di buona amministrazione e di tutela dell'interesse pubblico.

Sentenza completa

N. 02755/2011
REG.RIC.

N. 04345/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02755/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2755 del 2011, proposto dalla:
società Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gianpaolo Ruggiero e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino, in Roma, viale Parioli n. 180;

contro

Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Emiliano Pepe e Clara Curreri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Malaspina, in Roma, via Fornovo n. 3;

nei confronti di

Consiglio Ricerche Agricoltura (Cra), in persona del legale ra…

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