Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1674 del 2014

ECLI:IT:TARTOS:2014:1674SENT

Massima

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Il provvedimento di annullamento statale di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione comunale è illegittimo per difetto di previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto tale obbligo era vigente nel periodo anteriore all'entrata in vigore del regolamento approvato con D.M. 19 giugno 2002, n. 165, che ha modificato in senso restrittivo gli obblighi a carico dell'amministrazione per i beni culturali. La mancata comunicazione di avvio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto di annullamento e, conseguentemente, degli altri atti amministrativi adottati in esecuzione di tale provvedimento, come il diniego di condono edilizio e l'ordine di rimessa in pristino. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che l'amministrazione statale competente in materia paesaggistica è tenuta a garantire il contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione comunale, al fine di consentire agli interessati di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni. Tale obbligo di comunicazione sussiste nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 165 del 2002, che ha introdotto una disciplina più restrittiva in materia. Il mancato rispetto di tale adempimento procedimentale comporta l'illegittimità dell'atto di annullamento e degli atti successivi adottati in esecuzione dello stesso.

Sentenza completa

N. 00996/1999
REG.RIC.

N. 01674/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00996/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 996 del 1999, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Firenze, lungarno A. Vespucci, n. 20;

contro

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
Comune di Manciano;

per l'annullamento

a) del D.M. 29.01.99 a firma del Soprintendente di Siena recante l'annullamento ai sensi della legge n. 431/85 della autorizzazione n. 583/9…

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