Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1395 del 2 maggio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1395PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627 comma quarto cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio vizi del precedente procedimento di cassazione conclusosi con la sentenza di annullamento. La pronuncia di annullamento con rinvio, come ogni altra sentenza della Corte di Cassazione, costituisce atto di valore definitivo, che opera quindi la sanatoria di tutte le nullità verificatesi fino a quel momento. Tanto deriva dal sistema adottato dalla Costituzione di porre, con l'art. 111, la Corte di Cassazione a vertice di ogni autorità giudiziaria, collocazione organica di cui l'inoppugnabilità delle decisioni è necessario corollario.

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