Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4262 del 30 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:4262PEN

Massima

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Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 46, comma 3, della legge n. 428/1990, relativo alla commercializzazione di tabacchi lavorati con condizionamento privo delle prescritte avvertenze circa la nocività per la salute, è stato implicitamente abrogato dall'entrata in vigore dell'art. 23, comma 4, della legge n. 146/1994, il quale ha introdotto una semplice sanzione amministrativa per la commercializzazione di prodotti del tabacco con condizionamento o etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che la previsione di una mera sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di etichettatura e condizionamento dei prodotti del tabacco, ivi compresa la mancanza dell'avvertenza "nuoce gravemente alla salute", comporti l'abrogazione implicita del previgente reato contravvenzionale, non potendosi configurare un'autonoma fattispecie penale per la sola inosservanza di tale specifica prescrizione. Pertanto, la commercializzazione di tabacchi lavorati con condizionamento privo delle prescritte avvertenze circa la nocività per la salute integra esclusivamente una violazione amministrativa, non più un reato.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12.4.2001 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 3.10.2000 del Tribunale monocratico di quella città:
a) assolveva M. A., "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" dall'imputazione di cui:
- agli artt. 25, 282, 292 e 296 d.P.R. 23.1.1973, n. 43 (contrabbando di Kg. 0,720 di tabacchi lavorati esteri - acc. in Catania, il 17.11.1998);
b) ribadiva l'affermazione della penale responsabilità del M. in ordine all'imputazione di cui:
- all'art. 46, 3° comma, legge 29.12.1990, n. 428 (per avere detenuto l'anzidetto quantitativo di tabacchi lavorati esteri con condizionamento privo delle prescritte avvertenze circa la nocività per la salute) e determinava la pena, per questa seconda imputazione, in giorni 20 di arresto e lire 200.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il M., il quale ha eccepito omessa motivazione in punto di determinazi…

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