Cassazione penale Sez. I sentenza n. 47232 del 9 novembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:47232PEN

Massima

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Il terzo intestatario di un bene oggetto di sequestro e confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale ha il diritto di partecipare al relativo procedimento e di proporre impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura, attraverso il rimedio dell'appello e non del ricorso per cassazione, in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 117 del Codice Antimafia e dell'art. 4, comma 9, della L. n. 1423 del 1956. Il Tribunale della prevenzione, nel decidere sull'istanza di revoca, è tenuto a valutare la posizione del terzo intestatario, il quale può far valere la propria estraneità rispetto ai fatti illeciti posti a fondamento della misura di prevenzione. La legittimazione del terzo a partecipare al procedimento e a impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca trova il suo fondamento nel principio di tutela del terzo acquirente di buona fede, il quale non può essere privato del proprio diritto di proprietà senza una adeguata valutazione della sua posizione. Pertanto, il Tribunale della prevenzione, nel decidere sull'istanza di revoca, deve verificare non solo la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, ma anche l'effettiva conoscenza e partecipazione del terzo intestatario ai fatti illeciti, al fine di evitare che la confisca del bene leda ingiustamente il suo diritto di proprietà.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente

Dott. SANDRINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 11/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 04/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, con decisione emessa in data 4 giugno 2015 ha respinto l'istanza di revoca (ex tunc) della misura di p…

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