Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3517 del 30 dicembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3517PEN

Massima

Massima ufficiale
Né l'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni, né l'art. 27 del D.P.R. 28 luglio 1989, n. 272, contenente le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, affidano esclusivamente e personalmente al giudice il compito di procedere ad iniziative per conciliare il minore con la persona offesa dal reato e riparare le conseguenze di questo. Pertanto, non è abnorme il provvedimento col quale il Tribunale per i minorenni in funzione di giudice per l'udienza preliminare provveda alla sospensione del processo ed alla messa alla prova del minore, delegando i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ad assumere le opportune iniziative ai fini della suddetta conciliazione.

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