Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2357 del 25 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2357CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 2 del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 (in tema di etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e relativa pubblicita`) pone anche per le frasi pubblicitarie l'obbligo di non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare. In particolare, ove l'indicazione ingannevole concerna una delle informazioni che devono essere necessariamente presenti nella etichettatura, la pubblicita` ricade nel divieto posto dal primo comma del citato art. 2; ove, invece, l'indicazione ingannevole sia contenuta nella parte dell'etichettatura in cui trovano collocazione le frasi pubblicitarie (che, non avendo un contenuto prescritto dalla legge, possono consistere in slogans privi del tutto di fati informativi), essa ricade nel divieto posto nel terzo comma del predetto art. 2 (nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza del Pretore che aveva ritenuto ingannevole lo slogan pubblicitario "il tuo pane quotidiano" apposto su confezioni di pane di segale a lunga conservazione).

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