Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2769 del 2 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2769PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falsità in atti pubblici, l'atto deve considerarsi inesistente quando, trattandosi di organo collegiale, manchi la sottoscrizione quanto meno del Presidente e del segretario. Nell'ipotesi in cui vengono rilasciate copie autentiche di originali inesistenti, perché privi delle necessarie sottoscrizioni, il reato configuratosi è quello di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e non quello di cui all'art. 479 c.p.

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