Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 1091 del 2014

ECLI:IT:TARLIG:2014:1091SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare i ricorsi avverso il provvedimento di parziale annullamento in autotutela di un permesso di costruire, afferma i seguenti principi di diritto: 1. L'esercizio dell'autotutela da parte della Pubblica Amministrazione è ampiamente discrezionale, potendo essa decidere se attivarsi o meno e con quale ampiezza di intervento. Le scelte discrezionali dell'amministrazione non possono essere censurate se non secondo i canoni del sindacato sull'eccesso di potere, ovvero per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, l'amministrazione ha discrezionalmente valutato di annullare solo la parte del permesso di costruire non ancora eseguita, in quanto lesiva dei diritti vicinali di un terzo, motivando in modo logico e congruo tale scelta. 2. L'interessato deve prioritariamente gravare i titoli edilizi originari, non essendo consentito, mediante l'invito all'esercizio dell'autotutela, eludere i termini perentori per l'impugnazione. Nel caso di specie, il permesso di costruire originario non era stato tempestivamente impugnato. 3. L'art. 9 delle norme del piano particolareggiato vieta non solo gli interventi afferenti ai muri di sostegno e di contenimento, ma anche quelli idonei ad alterare l'andamento delle terrazze sia sul piano altimetrico che su quello planimetrico. Pertanto, l'intervento di ampliamento di una porzione di corte mediante riempimento artificiale rientra nel divieto, a prescindere dalla qualificazione dell'opera come "costruzione" ai fini del rispetto delle distanze legali. 4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione paesaggistica prescinde da qualsiasi coefficiente di responsabilità del titolare, essendo preordinato ad una nuova valutazione della compatibilità dell'opera alla scadenza del termine stesso. Né assume rilievo la circostanza che l'autorizzazione potesse essere rinnovata in assenza di un'istanza in tal senso. 5. Il Sindaco è competente ad adottare il provvedimento di annullamento in autotutela, in quanto il conferimento delle responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare gli atti anche di natura tecnico-gestionale, è stato attribuito al Sindaco dalla giunta comunale in conformità all'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000.

Sentenza completa

N. 01060/2011
REG.RIC.

N. 01091/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01060/2011 REG.RIC.

N. 01110/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Genova, via Cesarea, 3/1b;

contro

Comune di Framura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Genova, via Roma 11/1;

nei confronti di

Andrea 7978 Srl Ora L'Empatia Srl;

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2011, proposto da:
((omissis)) in proprio e nella qualità di amministratore della società l' Empatia …

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