Cassazione penale Sez. V sentenza n. 316 del 15 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:316PEN

Massima

Massima ufficiale
il dolo richiesto per la distrazione e l'occultamento dei beni di cui all'art. 216 n. 1 legge fallimentare é quello generico consistente nella consapevole volontà di compiere i fatti di distrazione o di occultamento preventivamente accettando e quindi volendo il risultato di tale condotta. l'intento specifico di arrecare un pregiudizio economico alla massa dei creditori é necessario solo nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta di cui all'ultima parte del n. 1 dell'art. 216 della legge fallimentare (esposizione e riconoscimento di passività inesistenti) e in quelle di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 n. 2 legge fallimentare e di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma terzo legge fallimentare.

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