Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza breve n. 1621 del 2012

ECLI:IT:TARBA:2012:1621SENB

Massima

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Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, dovuto all'intervenuta transazione tra le parti, determina l'improcedibilità del gravame, con conseguente compensazione integrale delle spese di giudizio. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che, in presenza di un atto transattivo che elimini l'interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del gravame, senza entrare nel merito della controversia, e a compensare le spese di lite tra le parti, in ragione dell'esito della causa e della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse da parte del ricorrente. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'economia processuale e l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando pronunce meramente dichiarative in assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è pertanto la seguente: Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, dovuto all'intervenuta transazione tra le parti, determina l'improcedibilità del gravame, con conseguente compensazione integrale delle spese di giudizio. Il giudice amministrativo, in presenza di un atto transattivo che elimini l'interesse alla decisione del ricorso, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del gravame, senza entrare nel merito della controversia, e a compensare le spese di lite tra le parti, in ragione dell'esito della causa e della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse da parte del ricorrente. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'economia processuale e l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando pronunce meramente dichiarative in assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione. Il giudice, pertanto, non può pronunciarsi sul merito della controversia quando il ricorrente abbia manifestato il venir meno del proprio interesse alla decisione del ricorso, essendo tenuto a dichiararne l'improcedibilità e a compensare integralmente le spese di giudizio.

Sentenza completa

N. 01702/2008
REG.RIC.

N. 01621/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01702/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 74 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2008, proposto da Cooperativa Edilizia “Edil Soari” a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv.ti Michaela de Stasio e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via N. Pizzoli, n. 8;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Montenegro, n. 2;

per la declaratoria di nullità e/o annullamento,

previa conces…

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