Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza breve n. 416 del 2024
ECLI:IT:TARLIG:2024:416SENB
Massima
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Il Comune, titolare della potestà amministrativa sulle aree demaniali marittime, può disporre lo sgombero di un'area occupata senza titolo, previa comunicazione di avvio del procedimento e adozione del relativo provvedimento. Tuttavia, il Comune può riesaminare d'ufficio il proprio provvedimento e annullarlo in autotutela, qualora ritenga che esso sia illegittimo o inopportuno, senza che ciò comporti la necessità di un nuovo procedimento. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della tempestività dell'annullamento in autotutela.
La potestà amministrativa del Comune sulle aree demaniali marittime comprende il potere di disporre lo sgombero di un'occupazione senza titolo, previa comunicazione di avvio del procedimento e adozione del relativo provvedimento. Tuttavia, il Comune può riesaminare d'ufficio il proprio provvedimento e annullarlo in autotutela, qualora ritenga che esso sia illegittimo o inopportuno, senza che ciò comporti la necessità di un nuovo procedimento. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della tempestività dell'annullamento in autotutela.
Il Comune, in qualità di autorità amministrativa competente sulle aree demaniali marittime, può disporre lo sgombero di un'occupazione senza titolo, previa comunicazione di avvio del procedimento e adozione del relativo provvedimento. Tuttavia, il Comune può riesaminare d'ufficio il proprio provvedimento e annullarlo in autotutela, qualora ritenga che esso sia illegittimo o inopportuno, senza che ciò comporti la necessità di un nuovo procedimento. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della tempestività dell'annullamento in autotutela.
L'autorità amministrativa competente sulle aree demaniali marittime, ovvero il Comune, può disporre lo sgombero di un'occupazione senza titolo, previa comunicazione di avvio del procedimento e adozione del relativo provvedimento. Tuttavia, il Comune può riesaminare d'ufficio il proprio provvedimento e annullarlo in autotutela, qualora ritenga che esso sia illegittimo o inopportuno, senza che ciò comporti la necessità di un nuovo procedimento. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della tempestività dell'annullamento in autotutela.
L'autorità amministrativa competente sulle aree demaniali marittime, ovvero il Comune, può disporre lo sgombero di un'occupazione senza titolo, previa comunicazione di avvio del procedimento e adozione del relativo provvedimento. Tuttavia, il Comune può riesaminare d'ufficio il proprio provvedimento e annullarlo in autotutela, qualora ritenga che esso sia illegittimo o inopportuno, senza che ciò comporti la necessità di un nuovo procedimento. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della tempestività dell'annullamento in autotutela. Il Comune, in qualità di autorità amministrativa competente sulle aree demaniali marittime, può disporre lo sgombero di un'occupazione senza titolo, previa comunicazione di avvio del procedimento e adozione del relativo provvedimento. Tuttavia, il Comune può riesaminare d'ufficio il proprio provvedimento e annullarlo in autotutela, qualora ritenga che esso sia illegittimo o inopportuno, senza che ciò comporti la necessità di un nuovo procedimento. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della tempestività dell'annullamento in autotutela.
Sentenza completa
Pubblicato il 10/06/2024
N. 00416/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 426 del 2024, proposto da Italiana Petroli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Capitaneria di Porto di Imperia, Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per l'annullame…
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