Cassazione penale Sez. I sentenza n. 591 del 9 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:591PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), introdotto in via definitiva dall'art. 1 del 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991 n. 203, nel riferirsi, tra l'altro, alle "misure alternative alla detenzione previste al capo VI", ha inteso richiamate anche l'istituto della liberazione anticipata di cui all'art. 54 della citata legge n. 354/75, trattandosi di istituto compreso anche esso tra quelli previsti e disciplinati nel suddetto capo VI, intitolato appunto "misure alternative alla detenzione e remissione del debito". Conseguentemente anche la liberazione anticipata, quando si tratti di condannato per taluno dei delitti indicati nel citato art. 4 bis, puo` essere concessa solo alle condizioni ivi specificate.    da vedere: Sen 18/11/1991 3991 sez 1 Pen

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